DPCM 22 Marzo 2020: Disposizioni spostamenti agenti e rappresentanti di commercio
FNAARC – Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio , ha predisposto un’utile informativa in merito alle regole di spostamento imposte a seguito dell’emegranza Coronavirus COVID-19, che di seguito riportiamo:
Il nuovo DPCM del 22/03, ulteriore provvedimento governativo avente lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone che su tutto il territorio nazionale, con efficacia dal 23/03 fino al 3/04, si adottino, tra le altre, le seguenti misure che ci pare utile richiamare alla vostra attenzione:
- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contenute nell’allegato 1 del testo del DPCM (clicca qui per approfondire l’elenco dell’allegato 1);
- È confermato il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo il caso in cui vi siano comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- Restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1), previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva circa la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1;
La figura degli agenti e rappresentati di commercio non è specificamene ricompresa nel succitato allegato 1 pertanto, per quanto attiene la possibilità di spostamento o trasferimento per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza da parte degli agenti e rappresentanti di commercio (attività NON espressamente richiamata tra quelle indicate nell’allegato-1) occorre:
- Che si determini, in linea di principio, una condizione di essenzialità e assoluta urgenza della prestazione;
- Che si operi inequivocabilmente all’interno della filiera di cui all’allegato 1;
- Che l’interlocutore con cui vi è la necessità e urgenza di interfacciarsi sia a tutti gli effetti operativo;
- Che non vi sia la possibilità di utilizzare modalità alternative alla visita (ad es. modalità a distanza) per espletare la prestazione;
- Aver inviato comunicazione al Prefetto attraverso cui si sia dichiarato che la propria attività rientra inequivocabilmente nella filiera di cui all’allegato 1.
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in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, essere comunque in possesso di:
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autodichiarazione;
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copia della comunicazione al Prefetto
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una visura camerale, quale documento che certifica l’attività di agente di commercio
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una copia del contratto di agenzia o, in alternativa, se possibile, una dichiarazione della casa mandante da cui si evinca il rapporto di agenzia e la zona di competenza.
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come ulteriore accorgimento, non strettamente necessario, una agenda, anche elettronica, che comprovi gli appuntamenti (ad es. conferma da parte del cliente)
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Suggeriamo di prestare la massima attenzione alle ordinanze locali (Comune, Provincia, Regione) che potrebbero riportare misure restrittive rispetto alle possibilità di spostamento o trasferimento territoriale e soprattutto alla modulistica rilasciata dalla propria Prefettura di competenza.
Info e Assistenza
Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo
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