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DPCM 22 Marzo 2020: Comunicazione alla Prefettura apertura attività

Le Aziende per le quali con DPCM 22.03.2020 è stata stabilita la sospensione dell’attività sino al 3 APRILE 2020 è bene facciano attenzione a quanto stabilito all’art 1 punto 1 lettera d):

“restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alla attività consentite; Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.”

Pertanto coloro che intendessero proseguire la loro attività perché rientrante nella casistica sopra esposta DEVONO presentare apposita comunicazione al PREFETTO di Rovigo.

AGGIORNAMENTO DEL 27/03/2020

Riportiamo, di seguito, la comunicazione ricevuta dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo:

i DPCM dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 hanno indicato attività sospese e attività consentite sulla base della classificazione Ateco riportata nel Registro delle Imprese, e verificabile gratuitamente dal sito www.registroimprese.it.

Ciò premesso, si forniscono alcune prime indicazioni, in relazione alle attività per le quali l’art. 1 del DPCM 22 marzo ammette la prosecuzione, previa comunicazione via PEC alla Prefettura competente, ricordando in proposito che essa consente il legittimo esercizio dell’attività fino all’eventuale adozione del provvedimento di sospensione della medesima che il Prefetto adotterà, qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste.

In particolare, il citato decreto stabilisce all’art. 1 comma 1:

  • lettera d) che “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva”;
  • lettera f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • lettera g) che “sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti”;
  • lettera h) che “sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive”.

I titolari delle imprese con attività produttive ubicate nelle provincie di Venezia e di Rovigo devono, dunque, dettagliare le motivazioni che consentono la prosecuzione dell’attività in relazione ai casi di cui sopra, utilizzando per la comunicazione via PEC alla Prefettura competente,  esclusivamente i modelli ufficiali di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

È POSSIBILE SCARICARE IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER COMUNICARE L’APERTURA DELL’ATTIVITÀ ALLA PREFETTURA, CLICCANDO SUL PULSANTE CHE TROVATE DI SEGUITO.


MODELLO COMUNICAZIONE PREFETTO APERTURA ATTIVITÀ

Info e Assistenza

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo

Viale del Lavoro 4
45100 Rovigo (RO)

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