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DPCM 11 Marzo 2020: Disposizioni per i venditori ambulanti

Con la pubblicazione del DPCM 11 Marzo 2020 si sono inasprite le restrizioni per tutte le attività, comprese quelle commerciali e, nel caso specifico, del commercio ambulante.

Per far chiarezza su alcune tematiche legate alla categoria del commercio ambulante riportiamo il comunicato ufficiale del Segretario Generale di FIVA Nazionale , Armando Zelli:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri 11 marzo inasprisce ulteriormente le restrizioni in atto per fronteggiare e contenere l’emergenza coronavirus.

L’artico 1 comma 1, infatti, dispone la sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione dei generi alimentari e di quelli di prima necessità nell’ambito degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali.

Restano chiusi anche i mercati di ogni ordine e grado, coperti o scoperti, su area attrezzata o su strada, ad eccezione delle sole attività di generi alimentari (e non anche di prima necessità). In ogni caso deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro.

Restano altresì chiuse le attività di somministrazione e ristorazione ad eccezione di quelle poste nelle stazioni di servizio stradale e nelle stazioni ferroviarie e aeroportuali.

L’efficacia delle disposizioni contenute nel Decreto ha validità dal 12 marzo al 25 marzo prossimo venturo.

Il decreto non chiarisce se, in pendenza delle disposizioni adottate, sono o meno fatte salve le diverse Ordinanze che vietano lo svolgimento dei mercati: in analogia con precedenti disposizioni e sulla base delle singole prerogative che la legge affida ai Sindaci o ai Presidenti di Regione, si ritiene che dette Ordinanze possano mantenere intatta la loro validità.

Il decreto non chiarisce nemmeno se le altre forme di commercio su aree pubbliche, in particolar modo gli itineranti, possano esercitare o meno. Considerato il tenore della norma, si ritiene che possano esercitare l’attività solo e soltanto coloro che vendono prodotti alimentari.

Le attività di ristorazione e somministrazione svolte in forma itinerante e su posteggi isolati, ad avviso della scrivente Segreteria, sono da considerarsi sospese.


CLICCA QUI PER L’AGGIORNAMENTO RELATIVO A DPCM 22 MARZO 2020

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