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Decreto Cura Italia: Indennità per i venditori ambulanti

FIVA – Federazione Italiana Venditori Ambulanti , tramite una propria circolare, informa la categoria dell’indennità, prevista nel Decreto Cura Italia, in favore dei lavoratori autonomi, compresi coloro che rientrano nella categoria del commercio ambulante. Di seguito un estratto:

Come noto, l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di tale applicazione sono ricompresi i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

La prestazione è riconosciuta alle categorie di cui sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti.

Per i soggetti come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’indennità in questione è erogata dall’INPS, previa domanda.

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica.

Info e Assistenza

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