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Decreto Cura Italia: Fondo Reddito Ultima Istanza

Riportiamo di seguito la comunicazione di Confcommercio Nazionale relativa all’istituzione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”

Di seguito la comunicazione integrale:

Come noto, l’art. 44 del Decreto Cura Italia ha istituito il cosiddetto “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con stanziamento di 300 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di garantire, attraverso il riconoscimento di un‘indennità, un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, a causa dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro.

A tal proposito, si segnala che è stato firmato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il decreto che ha destinato quota parte del Fondo, per 200 milioni di euro, al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Con tale decreto, sono stati inoltre definiti i criteri e le modalità di riconoscimento del bonus in favore dei predetti soggetti, che potranno beneficiare di un’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, presentando domanda a partire dal 1° aprile 2020, solo al ricorrere delle condizioni di seguito specificate:

  • essere in possesso di determinati requisiti di reddito, ossia aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canone di locazione assoggettati a tassazione):
    • non superiore a 35.000 euro, qualora l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi per il COVID-19;
    • compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, qualora sia stata cessata o ridotta o sospesa la propria attività autonoma o libero-professionale conseguentemente all’emergenza epidemiologica;
  • rientrare in specifiche condizioni di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività;
  • non essere percettori di reddito di cittadinanza;
  • non usufruire di altre indennità disciplinate dal DL. 18/2020 (ex art. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96);
  • aver adempiuto agli obblighi contributivi previsti per l’anno 2019.

PER CONSULTARE IL DECRETO MINISTERIALE COMPLETO È SUFFICIENTE CLICCARE IL PULSANTE CHE TROVATE DI SEGUITO.


DECRETO MINISTERIALE FONDOREDDITO ULTIMA ISTANZA

Info e Assistenza

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