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Decreto Cura Italia: Aggiornamento misure a sostegno della liquidità delle imprese

L’Associazione bancaria italiana (ABI), con Circolare del 24 marzo 2020, ha confermato che anche i professionisti e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva rientrano tra soggetti beneficiari delle misure previste dall’art. 56 del Decreto Cura Italia, sulla sospensione dei prestiti.

Le misure di sostegno finanziario a favore di imprese e lavoratori autonomi, che possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione prevista deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

In alternativa è possibile chiedere la sospensione alla Banca per effetto della moratoria Abi estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020.

La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno.

Le banche potranno applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso.


AUTOCERTIFICAZIONE CARENZA LIQUIDITÀ COVID-19

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