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COVID-19: Disposizioni Formazione Obbligatoria su Sicurezza

La Regione del Veneto interviene nel campo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblicando sul suo sito un documento contenente “Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari”.

Si esprime in ordine al mancato completamento dell’aggiornamento della formazione e/o abilitazione degli Addetti con ruoli e funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro affermando che

“il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l’aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato dopo la cessazione dell’efficacia delle misure restrittive di cui ai provvedimenti di livello nazionale, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso di mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l’operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce”.

In sintesi:

  • L’Addetto che già possiede l’Attestato IN SCADENZA O SCADUTO di frequenza al corso iniziale relativo alla funzione per la quale è stato designato PUÒ CONTINUARE a svolgere la Sua funzione anche senza il corso di aggiornamento. Provvederà alla formazione appena la situazione si normalizzerà;
  • L’Addetto che non ha completato la formazione iniziale NON PUÒ essere adibito e/o svolgere il ruolo o funzione di cui al corso obbligatorio.

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