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Super Green Pass: nuovo Decreto del Governo

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ATTENZIONE: Articolo in fase di revisione a seguito delle modifiche introdotte dalla conversione in Legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

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Riportiamo di seguito il comunicato di Confcommercio Nazionale, relativo alle disposizioni governative sul Super Green Pass.

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimità al decreto che rafforza le misure anti Covid con il “super green pass”. Sarà valido dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022 e permetterà l’accesso, in zona bianca e gialla, a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti (solo al chiuso), feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Oltre a questi luoghi, dove già la certificazione verde era richiesta, sarà necessario anche per accedere a spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Per gli alberghi sarà necessario il “green pass” base, quello che si ottiene anche con un tampone. In pratica, solo vaccinati e guariti avranno il via libera, contrariamente ai non vaccinati anche se con tampone negativo.

Cosa cambia con il Super Green Pass

Sono quattro gli ambiti di intervento del decreto approvato dal Governo:

– istituzione del super green pass dal 6 dicembre;
– obbligo vaccinale e terza dose;
– estensione dell’obbligo del vaccino a nuove categorie;
– rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Verdiamoli in dettaglio:

TERZA DOSE – Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose per i sanitari a decorrere dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Inoltre si ricorda che è già consentito l’anticipo della terza dose dopo cinque mesi dalla seconda. Il governo inoltre ha annunciato di volere aprire dal primo dicembre la terza dose agli over 18 e manifestato l’intenzione di avviare campagne vaccinali, se autorizzate, per la fascia di età 5-12 anni.

OBBLIGO PER PROFESSORI E FORZE DELL’ORDINE – Dopo le categorie sanitarie, l’obbligo vaccinale viene esteso anche a tutto il personale scolastico e a quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il Governo ha fissato al 15 dicembre la data in cui entra in vigore l’immunizzazione obbligatoria. Nel dettaglio le nuove categorie coinvolte saranno personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e personale del soccorso pubblico.

CONTROLLI RAFFORZATI – Il decreto prevede un rafforzamento del sistema dei controlli: entro tre giorni dall’entrata in vigore del decreto, i prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza ed entro cinque giorni adottano il nuovo piano di controlli, a livello provinciale, coinvolgendo tutte le forze di polizia. Si tratta di controlli “costanti” di cui le Prefetture sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’Interno.

MASCHERINE – Il governo non è intervenuto sul punto, valgono pertanto le disposizioni fin qui in vigore. In zona bianca la mascherina non è obbligatoria all’aperto, ma va indossata in tutti i luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o siano possibili assembramenti. È invece obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa.

TAMPONI E CERTIFICATO – Ai fini del green pass sono confermate sia le tipologie che la durata dei test. Il certificato resta valido in caso di un tampone molecolare negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti o rapido nelle 48 ore precedenti.

Super Green Pass: disposizioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro

In sintesi le novità in materia di green pass nei luoghi di lavoro previste dalla conversione in legge del decreto-legge n. 127/2021 (Fonte FIPE Confcommercio):

Obbligo di green pass per l’accesso nei luoghi di lavoro anche per i partecipanti ai corsi di formazione;

Lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni compete all'”utilizzatore”;

I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, rimanendo così esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa validità;

Le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del green pass, possono sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;

Per i lavoratori dipendenti la scadenza della validità della certificazione verde Covid-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste in materia e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;

Per garantire il più elevato livello di copertura vaccinale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e importanza della vaccinazione, avvalendosi medico competente;

Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare il sito ufficiale del Governo cliccando sul link che trovate di seguito.


FAQ DIGITAL GREEN PASS CERTIFICATE


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