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Green Pass: nuovo decreto del Consiglio dei Ministri

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Riportiamo di seguito il comunicato di Confcommercio Nazionale, contenente degli aggiornamenti relativi al Green Pass ed al suo utilizzo, a seguito di quanto approvato nell’ultimo Consiglio dei Ministri, svoltosi il 5 Agosto.

Scatta da oggi il green pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Ad imporlo è l’articolo 9 bis del decreto 105 del 23 luglio 2021, che prevede l’impiego della certificazione verde anche per:

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

musei e altri istituti e luoghi di cultura;

piscine, palestre, centri benessere – compresi quelli collocati all’interno di strutture ricettive – al chiuso;

sagre, fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

sale gioco, scommesse, bingo e casinò;

concorsi pubblici.

COME SI OTTIENE IL PASS – Il pass viene rilasciato dopo la prima dose di vaccino – passati 15 giorni dalla somministrazione – o a conclusione del ciclo vaccinale e quindi dopo la seconda dose, (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione dal Covid (valido 6 mesi), con l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. L’obbligo di avere il green pass non si applica a tutti coloro che hanno meno di 12 anni – per i quali non è autorizzata la vaccinazione – e, dice il decreto, “ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute”.

RISTORANTI E BAR – Il certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarà invece necessario per il servizio al bancone. Il decreto prevede che “i titolari o i gestori dei servizi e delle attività ” per le quali serve il certificato “sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni”. Dunque spetta ai titolari degli esercizi controllare il pass, attraverso ‘Verifica C19’, la app ufficiale del ministero della Salute. Controlli che, ovviamente, potranno esser svolti anche dalle forze di polizia.

CINEMA E TEATRI – Arriva l’obbligo di green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori ammessi ad assistervi. In zona gialla si entrerà con green pass, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali 1000 a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. Mentre in zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all’aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone.

SANZIONI – Per chi viola le regole o non effettua i controlli è prevista una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Cosa prevede il nuovo Decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto che rende obbligatorio l’uso del green pass per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Il testo entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque entro il 7 agosto. Vediamo il dettaglio delle misure.

Scuola e Università

L’obbligo della certificazione varrà anche per gli studenti universitari, un’ipotesi che non era emersa nei giorni scorsi. A scuola, professori e personale non docente dovranno avere ed esibire la certificazione e se non lo faranno scatteranno le sanzioni: il mancato rispetto delle disposizioni, dice la bozza del decreto, “è considerata assenza ingiustificata” e dopo cinque giorni il rapporto di lavoro “è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”. I controlli spetteranno ai dirigenti scolastici. Il decreto raccomanda poi il rispetto del distanziamento di un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici lo consentano” e ribadisce l’obbligo di mascherina per tutti gli studenti, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e per chi ha patologie incompatibili con l’utilizzo. Il governo non esclude però che si possa stare in classe senza mascherina: per le classi di studenti “che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione”, i protocolli possono prevedere delle deroghe all’obbligo. Il decreto è invece molto restrittivo sulla possibilità di derogare alla presenza in classe degli studenti. I governatori potranno disporre la Dad solo per “specifiche aree del territorio o per singoli istituti…esclusivamente in zona rossa o arancione” e “in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica”.

Tamponi

Sempre nell’ottica di favorire il rientro a scuola, il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliulo, ha siglato un protocollo d’intesa con le farmacie per i tamponi antigenici a prezzi calmierati: i giovani da 12 a 18 anni pagheranno 8 euro, gli over 18 invece 15. Nelle prenotazioni le farmacie dovranno dare la precedenza ai ragazzi e avranno una remunerazione complessiva di 15 euro, 7 dei quali saranno coperti con un contributo dello Stato.

Trasporti a lunga percorrenza

L’altro punto centrale del decreto è l’obbligo del green pass per i trasporti a lunga percorrenza, che scatterà dal primo settembre. Dovrà essere esibito per salire sugli aerei, sulle navi e sui traghetti, sui treni ad alta velocità e sugli intercity e anche sugli autobus di linea che collegano regioni diverse o su quelli a noleggio con conducente. Ad effettuare i controlli saranno i gestori dei servizi e chi sarà trovato senza il pass avrà una sanzione da 400 a 1000 euro. Nessun obbligo, invece, per i collegamenti con le isole minori e per lo Stretto di Messina, per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per bus e treni regionali. Sia per la lunga percorrenza sia per il trasporto pubblico locale la capienza salirà dal 50 all’80%, sia in zona bianca che in zona gialla.

Alberghi

L’ accesso per il consumo seduti al chiuso al bar e/o ristorante di una struttura ricettiva è consentito senza o con Green Pass in funzione del fatto che si tratti di un servizio esclusivo per i clienti dell’albergo o aperto anche agli ospiti non alloggiati. Pertanto:

I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione/bar della struttura per il consumo al tavolo al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19 se il bar/ristorante è ad uso ESCLUSIVO dei clienti alloggiati.

Se i servizi di ristorazione/bar della struttura ricettiva, per il consumo seduti al chiuso, sono aperti ANCHE a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato SOLTANTO a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID19.

Se la struttura ricettiva è dotata di più locali bar/ristorante chiusi potrà stabilire e segnalare opportunamente quali sono accessibili ad uso esclusivo dei clienti alloggiati, i quali potranno accedervi senza Green Pass.

Per il consumo al tavolo all’aperto o al banco (all’aperto e al chiuso), invece, il green pass non è richiesto né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata;

L’OBBLIGO per il cliente (alloggiato o non) di mostrare il GREEN PASS all’interno di una struttura ricettiva PERMANE:

Per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, o ad attività congressuali che si svolgono all’interno della struttura ricettiva;

Per accedere a palestre, piscine o centri benessere interni alla struttura ricettiva. NB: Per accedere ai centri estetici interni alla struttura e fruire dei servizi estetici non è richiesto il Green Pass;

L’OBBLIGO di esibire il GREEN PASS NON SI APPLICA:

ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti

ai soggetti esentati dalla vaccinazione che esibiscano la certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2

ai lavoratori delle strutture ricettive

Quarantena e vaccinati Reithera

La cabina di regia tra i capigruppo di maggioranza ha anche dato il via libera ad altri due provvedimenti. Il primo riguarda la quarantena per chi ha completato il ciclo vaccinale ed entra in contatto con un positivo al Covid: dovrà rimanere in isolamento non più dieci giorni ma sette, al termine dei quali dovrà fare un tampone. Un’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, definisce invece la procedura per chi fatto la sperimentazione con il vaccino di Reithera e ha avuto una o due dosi di quel farmaco: ci sarà un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione valida fino al 30 settembre. A rilasciare il certificato sarà il medico responsabile del centro dove è stata fatta la somministrazione.

San Marino

Un’esenzione è prevista dal decreto anche per i cittadini residenti a San Marino, dove la maggior parte della popolazione è vaccinata con Sputnik, il farmaco russo non riconosciuto dall’Ema. Per loro è prevista l’esenzione fino al 15 settembre.

Ci riserviamo di comunicare ulteriori necessari chiarimenti e aggiornamenti nei prossimi giorni.

Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare i siti ufficiali del Governo cliccando sui link che trovate di seguito.



Info e Assistenza

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