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COVID-19: pubblicato il Decreto Natale (D.l. 18 Dicembre)

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 313 del 18 dicembre 2020 – ed è entrato in vigore in data odierna, il decreto-legge 18 dicembre 2020 (Decreto Natale), n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto legge 2 dicembre 2020, n.158 in materia di spostamenti, nell’ambito del territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il nuovo decreto integra e rafforza il quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus vigenti nel periodo relativo alle festività natalizie ed inizio nuovo anno. In particolare, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre p.v. e il 6 gennaio 2021, si applicheranno su tutto il territorio nazionale le misure previste per le c.d. zone rosse, mentre nei restanti giorni (feriali) si applicheranno le misure previste per le c.d. zone arancioni. Viene, inoltre, previsto un contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione.

Nell’evidenziare che, durante l’intero periodo sopra indicato, restano ferme, per quanto non disciplinato dal decreto legge in commento, le misure adottate dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, si illustrano, di seguito, le principali disposizioni di interesse per il Sistema contenute nel nuovo provvedimento.

Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio nuovo anno (art. 1)

Nei giorni dal 24 al 27 dicembre 2020, dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, dal 5 al 6 gennaio 2021, si applicano, sull’intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre u.s. per le cosiddette zone rosse, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Nei giorni dal 28 al 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall’art. 2 del medesimo D.P.C.M. del 3 dicembre per le cosiddette zone arancioni, cioè le zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

Durante il periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è, comunque, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, situata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per consultare il documento ufficiale è sufficiente CLICCARE SUL PULSANTE che trovate di seguito.



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