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COVID-19: pubblicato il Decreto Legge 5 Gennaio n°1

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 7 al 15 gennaio.

Dettaglio misure

Nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio prossimi, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, abitazione o domicilio, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case situate in altra regione o provincia autonoma.

Nelle giornate festive e prefestive di sabato 9 gennaio e domenica 10 gennaio, sull’intero territorio nazionale – ad eccezione delle Regioni in cui si applicano le misure di cui all’art. 3 del D.P.C.M. (cd zone rosse) – si applicano le misure previste dall’art. 2 del medesimo D.P.C.M. per le cd zone arancioni. Sono vietati quindi oltre agli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni, anche quelli tra comuni diversi della medesima regione – salvo che per comprovate esigenze di lavoro, studio, motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune – ma restano, comunque, consentiti gli spostamenti dai comuni con meno di 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia. Trattandosi di giorni festivi e prefestivi, restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili fatta eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole (art. 1, comma 10, lettera ff) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020).

Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 3 dicembre (cd zona rossa), è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione privata, nel limite di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazione, e ad esclusione dei minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti che con queste convivono. Per i comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti lo spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Si precisa che, durante l’intero periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio p.v., restano comunque ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate, da ultimo, con D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e dalle successive Ordinanze del Ministro della salute.

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