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COVID-19: proroga stato di emergenza

È entrato in vigore il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il decreto, che fa seguito alla deliberazione di proroga dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre, introduce una ulteriore proroga – dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 – dell’efficacia delle disposizioni normative.

Il provvedimento inserisce tra le misure per il contrasto del virus, l’obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità.

Misure di contenimento a livello regionale

La disposizione, modificando il disposto dell’articolo 1, comma 16, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, circoscrive la possibilità per le Regioni di adottare misure ampliative, rispetto a quelle disposte a livello nazionale, nei soli casi in cui sia espressamente previsto nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e d’intesa con il Ministro della Salute. Resta salva la possibilità di adottare invece misure più restrittive.

Proroghe termini previsti dal D.l. 30 luglio 2020, n.83

L’articolo 1, comma 3, lettera b) proroga al 31 dicembre 2020 i termini delle disposizioni legislative contenute nel decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 – su cui si è riferito con nota del 3 agosto 2020 – convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, che ne ha sostanzialmente confermato i contenuti (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020).

La proroga al 31 dicembre 2020 riguarda quindi anche le seguenti prestazioni in smart working:

– termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex art.3, co. 3., L n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa, di cui all’art 39, D.L. n 18/2020;

– termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, nonché per l’invio semplificato della comunicazione telematica del lavoro agile, di cui all’art. 90, D.L. n. 34/2020.

Continuità operativa del sistema di allerta COVID

L’articolo 2 del decreto interviene sul citato art.6 del decreto legge n.28 del 2020 con il quale è stata istituita presso il Ministero della Salute la piattaforma per l’utilizzo dell’applicazione “Immuni” (Sistema di allerta Covid-19), a disposizione dei cittadini.

Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute, ai servizi della piattaforma si aggiunge ora quello dell’interoperabilità con le analoghe piattaforme dell’Unione europea che abbiano la stessa finalità, previa la valutazione d’impatto in base all’articolo 35 (“Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”) del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati.

L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, effettuati ai sensi dell’articolo 6 in esame, sono interrotti alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzioni sanitaria, legate alla diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con DPCM, su proposta del Ministro della Salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

Il provvedimento dispone la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini previsti dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, in scadenza entro il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020.

Ultrattività del DPCM 7 settembre 2020

Nelle more dell’adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste dal DPCM del 7 settembre 2020 con efficacia fino al 7 ottobre – su cui si è riferito con nota dell’8 settembre 2020 – unitamente all’ulteriore misura in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie introdotte dal decreto in commento all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis) del D.L. 19/2020, di cui sopra.

Sanzioni

In caso di violazione delle regole anti-contagio, incluso il nuovo obbligo in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, introdotto dall’art. 1 del presente provvedimento, si ricorda che trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria – prevista dall’articolo 4, comma 1 del DL 19/2020 – da 400 a 1000 euro. Se la violazione è commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica la misura accessoria della chiusura dell’esercizio o della attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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