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COVID-19: Le nuove disposizioni del Governo

COVID-19: decreto legge 7 gennaio 2022

Riportiamo di seguito il comunicato di Confcommercio Nazionale, la quale ci informa sulle disposizioni contenute nel decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 con il quale sono state adottate “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”.

Di seguito, una breve illustrazione delle novità introdotte, di interesse del Sistema.

Estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 (art. 1)

Il nuovo articolo 4-quater introduce – dall’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) e fino al 15 giugno 2022 – l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SarS-CoV-2 per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione, fermo il termine del 15 giugno p.v..

La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute.

I lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater (sopra illustrato), per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass cd. “Rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i lavoratori soggetti all’obbligo in oggetto, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7 del decreto legge n.52 del 2021, che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame, riguarda ora tutte le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale (è stato infatti soppresso il riferimento alle aziende sotto i 15 dipendenti della previgente disposizione).

Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3)

L’articolo 3, novellando l’articolo 9 bis del decreto Riaperture (decreto-legge n.52 del 2021), dispone che, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid (cd green pass ordinario):

  • servizi alla persona, dal 20 gennaio 2022;
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con DPCM su proposta del Ministro della salute, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione da adottarsi entro 15 giorni. Questa disposizione si applica dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM citato, se diversa.

Per ulteriori approfondimenti consigliamo di consultare il documento ufficiale cliccando sul link che trovate di seguito.

Vi ricordiamo inoltre che i nostri uffici sono e rimangono a vostra disposizione per ogni necessità di chiarimento o supporto nell’applicazione della normativa.


DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022


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