Documentazione e NormativaNewsSPECIALE Coronavirus COVID-19

COVID-19: Integrazione Linee Guida Conferenza Stato Regioni apertura attività

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, lo scorso 25 maggio, l’aggiornamento e l’integrazione alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”.

Rispetto alla precedente versione, recepita nell’Allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020, sono state aggiunte le schede relative ai settori: strutture ricettive all’aperto (campeggi); rifugi alpini; attività fisica all’aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; cinema e spettacoli; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere; servizi per l’infanzia e l’adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche.

Schede che si aggiungono a quelle rese note in precedenza e segnatamente: ristorazione; attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge); strutture ricettive; servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori); commercio al dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti); uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche).

Deve essere evidenziato che tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale.

Al riguardo una importante novità contenuta nella versione aggiornata delle linee guida è l’indicazione di voler privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione) rispetto all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego.

Un ulteriore elemento di rilievo si rinviene nelle schede relative al commercio al dettaglio, ristorazione, servizi alla persona e uffici aperti al pubblico e strutture ricettive ove sono state introdotte soluzioni in linea con quanto proposto dalla Confederazione in una nota indirizzata alle istituzioni competenti.

Nella precedente versione delle linee guida vi era infatti una prescrizione che imponeva, nei fatti, l’obbligo di spegnimento per quegli impianti di condizionamento che non avessero la possibilità di esclusione totale della funzione di riciclo dell’aria.

Viene ora previsto che “Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.”

DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI DI MAGGIORE RILIEVO SUDDIVISE PER CATEGORIA

RISTORAZIONE

  • viene precisato, modificando la precedente formulazione, che è necessario rendere disponibili prodotti “per l’igienizzazione delle mani” per i clienti e per il personale;
  • si prevede di eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo;
  • viene specificato, senza più fare riferimento in tale punto alla distanza tra le sedute, che “i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti”;
  • si chiarisce che non è consentita la consumazione a buffet in modalità self-service, ma che è possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;
  • si precisa che al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di “pulizia” e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili “se non disinfettabili” (saliere, oliere, ecc) (in precedenza era “se non igienizzati”);

STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE

  • viene precisato, modificando la precedente formulazione, che è necessario rendere disponibili prodotti “per l’igiene delle mani” per i clienti e per il personale;
  • invece che alla disponibilità di “gel igienizzante per le mani” per il personale si fa ora riferimento a quella di una “soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani”;
  • si prevede che sia favorito, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;

STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI

  • è esplicitato che la scheda si applica alle strutture ricettive alberghiere, complementari (es. extra-alberghiere, locazioni brevi), e alloggi in agriturismo;
  • le misure di cui alla scheda si applicano alle locazioni brevi “per le parti compatibili”. Si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria;
  • viene riformulata la voce relative alle aree comuni specificando, in particolare, che nelle stesse “è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro” (nella precedente versione era previsto l’obbligo di “garantire il rispetto del distanziamento interpersonale”);
  • si chiarisce che il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (specificando che detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale); la voce relativa all’utilizzo degli ascensori viene modificata di conseguenza;
  • viene ribadito che la postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche ma che, in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti;
  • si chiarisce, inoltre, che per gli ospiti delle strutture, l’obbligo di indossare la mascherina vale soltanto nelle aree comuni chiuse e che, negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro (resta confermato quanto già previsto per il personale dipendente);
  • si prevede di eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo;
  • ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato “prima” della consegna all’ospite (era “prima e dopo di ogni utilizzo”);
  • le numerose prescrizioni relative al microclima e alla ventilazione sono sostituite da quelle sul ricambio d’aria già inserite in alcune delle schede relative alle altre attività;

SERVIZI ALLA PERSONA

  • viene aggiunto il riferimento ai tatuatori;
  • si chiarisce che è necessaria la “disinfezione” delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente (in luogo della “igienizzazione”);
  • invece che alla disponibilità di “gel igienizzante per le mani” per il personale si fa ora riferimento a quella di una “soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani”;

COMMERCIO AL DETTAGLIO

  • è stato rimosso il riferimento alla vendita di abbigliamento per prevedere in generale che, nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, sia resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
  • invece che alla disponibilità di “gel igienizzante per le mani” per il personale si fa ora riferimento a quella di una “soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani”;

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

  • la scheda non fa più riferimento alle fiere, alle quali è ora dedicata una scheda specifica, ma riguarda le sole “attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni”;
  • è stata rivista la sezione relativa alle misure generali, includendola espressamente tra gli obblighi dei Comuni. Inoltre, non è più presente un elenco di misure rimesse alla valutazione dei Comuni, i quali dovranno assicurare, tra l’altro, la previsione di un maggiore distanziamento dei posteggi, anche ampliando, ove necessario e possibile, l’area mercatale, nonché l’individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti;
  • è stato espunto il riferimento ai contenuti dell’allegato 5 al DPCM 26 aprile (recante misure per gli esercizi commerciali);
  • sono sostanzialmente confermati gli obblighi per gli operatori, salvo per quanto riguarda gli acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto, per i
    quali è stata mutuata la formula inserita nella scheda relativa al commercio al dettaglio;

PISCINE

  • non è più previsto che le piscine alimentate ad acqua di mare siano escluse dalle misure indicate nella scheda;
  • per esse viene stabilito di mantenere, ove previsto, la concentrazione di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, di attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione;
  • vengono modificate le prescrizioni relative alle aree solarium e verdi, nonché alla disposizione delle attrezzature, prevedendo che sia assicurato “un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m”, senza che sia più menzionata, al riguardo, la predisposizione di percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale.

NOLEGGIO VEICOLI E ATTREZZATURE

  • si prevedono adempimenti generali e specifici per tale tipologia di servizi.
  • In particolare, per quanto riguarda gli adempimenti generali, si indica che gli operatori sono tenuti a garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti, a consentire l’accesso ai servizi solo tramite prenotazione, a distanza e preferibilmente mediante pagamenti elettronici, nonché ad adottare le diverse soluzioni organizzative dei servizi (no assembramenti, utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione, pulizia ambienti, ricambio aria etc) per ridurre il rischio di contagio.
  • Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti specifici dedicati al noleggio dei veicoli, si prevede che gli operatori assicurino la pulizia dei veicoli e dei mezzi noleggiati, prima di ogni nuova consegna, utilizzando disinfettanti per le parti più frequentemente toccate dagli utenti, quali volante, cambio e manopole, mentre per i servizi di car e bike sharing dovrà essere garantita l’igienizzazione delle mani da parte dei clienti, in alternativa alla fornitura di guanti monouso. In ogni caso, per l’utilizzo dei servizi di car sharing è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.

Per consultare il documento ufficiale è sufficiente CLICCARE SUL PULSANTE CHE TROVATE DI SEGUITO.


LINEE GUIDA RIAPERTURA STATO REGIONI – 25 MAGGIO 2020

Info e Assistenza

Confcommercio Imprese per l’Italia della Provincia di Rovigo

Viale del Lavoro 4
45100 Rovigo (RO)

tel.: 0425/403511 – 0425/403501
fax : 0425/403590
mail: info@ascomrovigo.it – b.meneghini@ascomrovigo.it