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Agenti di commercio: precisazioni su Dichiarazione dei Redditi 2021

Agenti di commercio: precisazioni su Dichiarazione dei Redditi 2021

Riportiamo di seguito il comunicato di FNAARC – Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio relativa alla Dichiarazione dei Redditi 2021.

In riferimento alla compilazione della dichiarazione dei redditi in presenza di aiuti di Stato percepiti nel corso del 2020, il contribuente deve indicare in più quadri del Modello Redditi 2021 (es. RF, RG, RU, RS) i bonus erogati per fronteggiare l’emergenza COVID-19, con conseguente ampia possibilità di errore da parte dei contribuenti ed eventuali oneri da ravvedimento.

Con l’interrogazione parlamentare n. 5-06180 (CLICCA QUI per visionare il relativo documento) sono stati richiesti interventi di semplificazione degli adempimenti relativi all’inserimento nella dichiarazione dei redditi dei contributi e dei bonus ricevuti per fronteggiare la crisi da Covid e iniziative volte a prevedere un azzeramento o riduzione delle sanzioni o una sanatoria per eventuali dimenticanze ovvero a prevedere, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un’eventuale automatica e successiva integrazione dei dati mancanti o comunque non inseriti dal contribuente.

Con la risposta in esame il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che la mancata indicazione in dichiarazione dell’importo dei contributi percepiti, non arrecando alcun pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo dell’Agenzia delle Entrate e non incidendo sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta, non comporta, relativamente a tali profili, alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi (neppure di tipo sanzionatorio).

Pertanto, nessuna sanzione viene prevista in caso di mancata indicazione nel Modello Redditi 2021 dei contributi percepiti.

Tuttavia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ribadendo quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione del quadro RS, afferma che l’inadempimento degli obblighi di registrazione determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale, sulla base dell’art. 17, co. 2, DM. n. 115/ 2017.

In caso di mancata compilazione del prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS i contributi potrebbero, quindi, essere recuperati.

Si ricorda che nel caso di errori nella compilazione del prospetto, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa con indicazione dell’importo corretto, applicando la sanzione in misura fissa.


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