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Decreto Rilancio: Fondo reddito ultima istanza per emergenza COVID-19

Come noto, il Decreto Rilancio ha incrementato le risorse stanziate per il “Fondo per il reddito di ultima istanza” destinato all’erogazione di un’indennità a beneficio di lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno subito la cessazione, riduzione o sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con specifico riferimento al sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, anche per il mese di aprile 2020 (cfr. Com. prot. n.0002345 del 1.4.2020 e Com. prot. n. 0003088 del 11. 5.2020, relative all’indennità di marzo 2020), è stato emanato un decreto interministeriale (all. 1) con il quale sono stati definiti i criteri, le modalità di riconoscimento del bonus e la quota parte del Fondo fissata nella misura di 650 milioni di euro (per i mesi di aprile e maggio 2020).

Importo indennità aprile 2020: euro 600.

Presentazione domande

La domanda dovrà essere presentata dall’8.6.2020 all’8.7.2020, presso gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, che provvederanno all’erogazione del bonus.

Nessun domanda dovrà essere presentata da coloro che hanno già beneficiato dell’indennità relativa al mese di marzo, che sarà erogata in via automatica anche per il mese di aprile 2020.

Requisiti Beneficiari dell’indennità di aprile 2020

Coloro che non abbiano già beneficiato dell’indennità di marzo 2020 dovranno risultare, alla data di presentazione della domanda:

  • non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • non titolari di pensione.

L’indennità di aprile 2020 è riconosciuta anche ai professionisti che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso dell’anno 2019 e entro il 23 febbraio 2020, purché attestino un reddito professionale compreso tra 35.000 e 50.000 euro o superiore a 50.000 euro (come da D. Interm. del 28.3.2020).

Condizioni d’accesso

Le condizioni di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa risultano essere analoghe a quelle stabilite per il mese di marzo 2020 mentre per la cessazione dell’attività lavorativa è richiesta la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 (in luogo del 31.3.2020).

Viene chiarito che la riduzione del reddito di almeno il 33%, da registrarsi nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso trimestre del 2019, non si riferisce a coloro che si sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria nel corso degli anni 2019 e 2020.

Incumulabilità

L’indennità di aprile 2020 non è cumulabile:

  • con i benefici di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del D.L. n. 18/2020;
  • con i benefici previsti, in favore dei lavoratori danneggiati dal Covid-19 e non coperti da altri interventi, dal D. Interm. del 30.4.2020 (cfr. Com. prot. n. 0003088 del 11.5.2020);
  • con i benefici di cui agli artt. 84, 85 e 98 del D.L. n. 34/2020;
  • con il reddito di cittadinanza;
  • con il reddito di emergenza, di cui all’art. 82 del D.L. n. 34/2020.

Per ulteriori approfondimenti e dettagli, si rinvia al Decreto interministeriale del 29.5.2020.

Info e Assistenza

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