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Sabato 4 luglio partono i saldi

La data dei saldi estivi 2015 in Veneto è fissata per il giorno SABATO 4 LUGLIO 2015.

Si raccomanda gli operatori di attenersi a quanto prescritto dalla normativa prevista per le vendite di fine stagione e di evitare qualsiasi comportamento che possa ingenerare disorientamento o confusione nel consumatore relativamente ai prezzi esposti.

Si ricorda che non è più prevista la preventiva comunicazione al Comune di competenza prima dell’inizio dei saldi e che va invece effettuata la comunicazione e pagata l’imposta per la pubblicità per l’esposizione dei cartelli reclamizzanti i saldi in vetrina ma solo nel caso in cui questi superino il mezzo metro quadrato per vetrina.

I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.

Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.

I dati da esporre nei cartellini sono:
a) il prezzo normale (quello originario);
b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
c) il prezzo finale di vendita (quello scontato).
In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n.24/2002:
a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).

Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, la merce acquistata – in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” – non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente.

La violazione delle disposizioni in materia di saldi comporta, ai sensi delll’art. 22 del D.L. n. 114/1998, sanzioni amministrative da 516,46 a 3.098,74 euro.